Le vaccinazioni pediatriche non sono più obbligatorie, ma le istituzioni non te lo fanno sapere

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Le vaccinazioni imposte ai bambini non sono più obbligatorie,ma le istituzioni sanitarie al soldo delle aziende farmaceutiche tacciono invece di tutelare…

In punta di diritto la copertura vaccinale imposta ai bambini per far ingrassare le multinazionali chimiche (in particolare la britannica e famigerata Glaxo che organizza anche in Italia convegni che ospitano incredibilmente alcune autorità di controllo) non è più obbligatoria, ma pochi lo sanno e le istituzioni sanitarie nazionali, regionali e locali sovente al soldo delle aziende farmaceutiche tacciono, invece di tutelare concretamente il diritto alla salute dei minori.

Anche l’obbligo scolastico può essere assolto dai non vaccinati, ai sensi del decreto del presidente dellla Repubblica numero 355 del 1999. Ecco come fare per poter esercitare il legittimo diritto alla obiezione vaccinale in modo corretto, e senza conseguenze giuridiche di rilievo (a parte una possibile microscopica multa comunque contestabile, che molte Regioni ormai nemmeno applicano o hanno abolito).

L’articolo 32 della Costituzione (norma fondamentale a cui sono subordinate tutte le altre) stabilisce che:

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

http://www.governo.it/Governo/Costituzione/1_titolo2.html

Pertanto, le leggi – L. 6 giugno 1939, numero 891; L. 4 febbraio 1966 n° 51, L. 20 marzo 1968 n° 419, L. 27 aprile 1981, numero 166, L. 27 maggio 1991, numero 165 – sono incostituzionali e vanno abrogate. E’ strano che nessun costituzionalista abbia fatto notare queste palesi incongruenze giuridiche. Come dicevano i latini: “pecunia non olet“. Infatti, la casta dei politicanti italidioti si è venduta mettendo a repentaglio la vita di milioni bambine e bambini.
In primo luogo, è fondamentale che il dissenso alle vaccinazioni sia scritto e motivato.

Quando arriva la comunicazione dell’incontro fissato per le vaccinazioni, rispondete al mittente (con raccomandata a ricevuta di ritorno) dichiarando, entrambi i genitori, la volontà di non voler vaccinare i propri figli, per le ragioni che seguono:

Violazione dell’articolo 32 della Costituzione poiché ai minori viene somministrato l’esavalente e non il quadrivalente, inoculando altri due vaccini non obbligatori;

mancata allegazione dei foglietti illustrativi (i cosiddetti bugiardini) dei vaccini, oltre che mancata precisa indicazione dei lotti vaccinali completi di tutti i dati identificativi dei farmaci che si intenderebbero utilizzare;

mancata indicazione precisa dei rischi alla salute e delle comuni reazioni indesiderate legati ai vaccini, e mancata promozione della conoscenza della legge 210 del 1992 in materia di danno da vaccino, che deve essere obbligatoriamente portata a conoscenza delle famiglie prima della profilassi vaccinale;

impossibilità oggettiva per la ASL di adempiere alla normativa nazionale sulle vaccinazioni obbligatorie, perché sprovvista delle dosi monovalenti degli unici vaccini obbligatori nel nostro Paese, ossia antipolio, antiepatite B antidifterica ed antitetanica;

mancata effettuazione di test preventivi di tipo genetico, immunitario, allergologico e di ricerca di intolleranze alimentari su genitori e bambino, indispensabili per verificare una possibile idiosincrasia ai vaccini dell’organismo del soggetto ricevente.

Ovviamente, non dovete presentarvi all’incontro indicato nella comunicazione della ASL, né firmare alcun modulo, ma limitarvi a spedire la vostra lettera raccomandata con ricevuta di andata e ritorno;

presenza di mercurio vietato dalle normative italiane. L’anno scorso l’Infanrix Hexa (prodotto dalla Glaxo Smith Kline e somministrato ancora ai bambini in Italia) è stato messo al bando in alcuni Paesi europei e non (Slovacchia, Spagna, Germania, Francia, Australia).

In alcune Regioni, in particolare il Veneto, sono in vigore specifiche normative a tutela degli obiettori, ma comunque questa procedura ha valore per l’intero territorio nazionale.

Il Decreto Legge 273 del 6 Maggio 1994, convertito con legge 490 del 20 Novembre 1995 ha stabilito che: «l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con intervento della forza pubblica».

In altri termini, il deferimento è ancora tecnicamente possibile, ma non porterà alla vaccinazione coatta se i genitori esporranno le ragioni motivate del loro dissenso. Sono rimaste in vigore – e solo in alcune Regioni – le sanzioni pecuniarie, per chi non intende dare seguito alle richieste della Amministrazione sanitaria.

E’ possibile, inoltre, chiedere l’esonero dalle vaccinazioni, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 del citato Decreto, con certificato del pediatra di base o di medico specialista privato, non sindacabile da parte delle Aziende sanitarie locali.

Sono previste a livello regionale ulteriori modifiche in positivo della normativa statale in Piemonte, nella Provincia autonoma di Trento, nel Veneto, nella Emilia Romagna ed in Toscana.

Per la cronaca l’antiepatite virale B fu introdotta a suon di tangenti dall’allora ministro De Lorenzo condannato per aver intascato una grossa mazzetta per far promulgare la legge – 27 maggio 1991, numero 165 – controfirmata da Andreotti e Cossiga.

Numerosi pediatri o sono stati comprati (alla voce comparaggio) dal miglior offerente sul mercato della salute, oppure sono ignoranti in materia. Sulla vita dei bambini non si devono fare affari di qualsiasi genere. E’ CHIARO?

Decreto Legge 273 del 6 Maggio 1994, convertito con legge 490 del 20 Novembre 1995 Art. 9.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con l’intervento della forza pubblica.

2. Resta ferma l’operatività delle sanzioni previste a carico di coloro che esercitano la potestà parentale o la tutela sul minore, nonché dei direttori degli istituti di assistenza pubblica o privata in cui il minore è ricoverato o delle persone affidatarie di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

3. I soggetti indicati al comma 2 sono personalmente responsabili di ogni effetto dannoso subito dal minore o da terzi, conseguente all’inosservanza delle disposizioni di legge sulle vaccinazioni obbligatorie.

4. Ai fini dell’esonero dalla obbligatorietà delle vaccinazioni il certificato del medico curante o del medico specialista, presentato dall’interessato, è vincolante per l’unità sanitaria locale.

Le vaccinazioni pediatriche distruggono l’immunità naturale, spesso invalidano a vita i piccoli (alla voce autismo), a volte uccidono e provocano malattie inguaribili come effetti collaterale.

Normative di riferimento:

http://www.edizionieuropee.it/data/html/66/zn98_01_028653.html

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-11-20;490

http://www.edizionieuropee.it/data/html/49/zn86_06_013.html

Sentenza tribunale di Pesaro del novembre 2013 (riconoscimento dei danni da vaccino che hanno causato autismo):

http://autismoevaccini.files.wordpress.com/2013/11/sentenza-trib-lav-pesaro-autismo-nov-2013.pdf

http://autismovaccini.org/2013/11/14/tribunale-di-pesaro-nuova-sentenza-per-autismo-da-vaccinazione/

Di Gianni Lannes

Fonte